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SICUREZZA MACCHINE – LA MANICA AFFERRATA DAL VENTILATORE SI POTEVA PREVENIRE?

SICUREZZA MACCHINE – LA MANICA AFFERRATA DAL VENTILATORE SI POTEVA PREVENIRE?


Quando la mancata cultura della sicurezza colpisce proprio tutti!

Analizziamo oggi una sentenza in capo ad un Titolare di azienda condannato per non aver rispettato i requisiti di sicurezza ai danni di una Visitatrice.


IL FATTO

Durante una visita organizzata presso un'Azienda vinicola per un evento culturale denominato "distillerie aperte", una Visitatrice ha subito un grave infortunio all'avambraccio rimanendo impigliata con il vestito che indossava in un macchinario di una distilleria del reparto produzione.


COME SONO ANDATE LE COSE

Il tour prevedeva l'accesso ai vari reparti dello stabilimento, in modo da poter illustrare la produzione dei distillati da vicino. Giunto al reparto di essicazione, il gruppo di visitatori veniva avvicinato al macchinario chiamato "spartisemi", costituito da un setaccio che vibrando separa la buccia della vinaccia dai semi in essa contenuti. Questi, cadendo in una vaschetta sottostante, venivano soffiati con un ventilatore attraverso una tubazione, diretti ad un'area di stoccaggio esterna al reparto.


Lungo un passaggio, la manica della mantellina che indossava la Visitatrice veniva risucchiata all'interno dalla ventola a causa dell'apertura presente nel ventilatore che prende l'aria utile a spingere i semi. Insieme alla manica, anche il braccio veniva trascinato, ed entrando in contatto con un impianto rotante, veniva irreparabilmente lesionato.


L'assenza di protezione della bocca di aspirazione e dei suoi organi in movimento sono stati determinanti nel causare l'infortunio. A questa si aggiungono la mancanza di segnaletica e di indicazioni verbali di sicurezza per prevenire contatti anche accidentali, come non indossare abiti svolazzanti che potevano rimanere impigliati o non avvicinarsi alle macchine in movimento e toccarne gli organi lavoratori.




COME SI ESPRIME LA DIRETTIVA MACCHINE?

Secondo i rilievi non era solo mancante la protezione della bocca di aspirazione, ma anche due ventole, pulegge ed ingranaggi non erano protetti contro i contatti accidentali. Un vero e proprio rischio sia per i lavoratori sia per gli eventuali visitatori.

La Direttiva Macchine 2006/42/CE indica ai Fabbricanti, agli Importatori, e ai Distributori di garantire che i requisiti di sicurezza (RESS) della Direttiva stessa siano soddisfatti e quindi che il prodotto possa essere giudicato conforme, ovvero commercializzabile come sicuro all'interno del territorio europeo. 

Per essere allineati a questa è necessario effettuare una valutazione dei rischi ovvero quel processo finalizzato a garantire la sicurezza del prodotto così come è strutturato nella fase di analisi.

Ed è importante non apportare modifiche. Questa, infatti, prende in considerazione tutti i rischi presenti e ne pianifica l'eliminazione o la riduzione a livello accettabile per giungere alla qualifica di prodotto marcato CE. Qualifica indubbiamente non raggiunta nel caso di questa sentenza!



COME SI ESPRIME IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA (D.Lgs. 81/08)?

La Corte di Cassazione ha ribadito più volte nel tempo che il Titolare, nonchè l'RSPP, sono responsabili dell'incolumità delle persone che accedono agli ambienti di lavoro a qualsiasi titolo. E in questa vicenda l'origine del danno è da ricercarsi anche nella mancata valutazione dei rischi (DVR) della macchina, a cura proprio dei due soggetti.


I criteri di valutazione del rischio possono essere riassunti nelle seguenti step:

🔸 Individuare le sorgenti di pericolo

🔸 Individuare i lavoratori esposti

🔸 Stimare l'entità delle esposizioni

🔸 Valutare i danni causabili dall'esposizione

🔸 Valutare la probabilità che si manifestino

🔸 Ricercare le misure per eliminarli, compatibili con le caratteristiche dell'aziendali

🔸 Redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR), rivisto sia periodicamente che in caso di cambiamenti al processo produttivo.


Il Titolare, oltre a rispondere per il danno causato dal macchinario, ha quindi provveduto ad effettuare la nuova valutazione dei rischi di tutto il reparto, per analizzare in maniera approfondita i potenziali rischi di ogni macchina e per predisporre idonei protocolli di comportamento sul campo.


Le soluzioni che si possono adottare sono molte: dai ripari fissi a quelli interbloccati, dalle barriere immateriali alle fotocellule laser. In questo caso, sono stati installati ripari fissi a protezione delle zone pericolose presenti sul macchinario in modo da evitare qualsiasi contatto con gli organi lavoratori mobili.


CONCLUSIONI

Eventi come questo non sono delle tragiche sventure, ma il risultato di un sistema aziendale che considera la sicurezza come un costo e non come un investimento, quasi sempre in ottica di profitto.


Eppure, seguire alla lettera la Direttiva Macchine 2006/42/CE, non tutela solo gli Utilizzatori, i Dipendenti o i Visitatori, ma anche l'Azienda produttrice stessa.


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