QUASI MACCHINE NEL NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2023/1230: COME GESTIRE L’ALLEGATO XI?
Qual è l'origine e perché nasce il Regolamento (UE) 2023/1230?
Il Nuovo Regolamento (UE) 2023/1230 sostituisce la Direttiva 2006/42/CE per adeguare la normativa sull'ambito sicurezza macchine ai nuovi progressi tecnologici e garantire un'applicazione uniforme nell'Unione Europea. Entrerà infatti in vigore contemporaneamente e con lo stesso testo in tutti i Paesi, in modo da eliminare le interpretazioni locali e garantire standard di sicurezza macchine identici.
Cosa sono le 'quasi macchine'?
Ai sensi del Nuovo Regolamento, una quasi macchina è "un insieme che costituisce una quasi macchina ma che non è in grado da solo di garantire un'applicazione ben determinata" e la cui unica destinazione è l'incorporazione o l'assemblaggio con altre macchine per costituire un insieme finale.
Quali parti del testo menzionano le quasi macchine?
Nel Regolamento (UE) 2023/1230 i riferimenti e le disposizioni specifiche relative alle quasi-macchine si trovano in più sezioni: all'Articolo 11 dedicato ai fabbricanti, vengono introdotti articoli specifici e vincolanti per importatori (Art. 14) e distributori (Art. 16) di quasi-macchine. A differenza della Direttiva 2006/42/CE, che si concentrava principalmente sulla figura del fabbricante (o del suo mandatario), ora anche queste figure sono interessate da doveri di verifica e tracciabilità per l'intera catena di fornitura.
Perché la gestione delle quasi macchine è definita da un allegato specifico?
La problematica attuale nasce dall'ambiguità con cui spesso vengono redatte le istruzioni: se il fabbricante della quasi macchina non definisce con estrema precisione le condizioni di integrazione, le interfacce meccaniche ed elettriche, la lista puntuale dei Requisiti Essenziali di Salute e di Sicurezza (RESS) applicati e la gestione dei rischi residui, l'integratore rischia di compromettere la sicurezza macchine dell'impianto finale, esponendo l'azienda a gravi responsabilità sanzionatorie e civili.
Come affrontare la tematica delle istruzioni per l'assemblaggio in modo chiaro e conforme?
1️⃣ Mappatura e rispetto della lista dei RESS (Allegato III): Il fabbricante deve analizzare attentamente l'Allegato III del regolamento e definire la lista dei RESS da considerare, indicando chiaramente quali sono stati applicati e soddisfatti e fornendo tutte le prescrizioni per garantire la sicurezza delle fasi di assemblaggio e uso futuro;
2️⃣ Dettaglio dei rischi residui ed istruzioni di montaggio: L'Allegato XI impone che le istruzioni d'assemblaggio specifichino chiaramente i rischi residui che non è stato possibile eliminare a livello di quasi macchina e che dovranno essere presi in carico dall'integratore. Devono essere fornite indicazioni dettagliate su carichi massimi, connessioni, interfacce di comando e misure di protezione da adottare;
3️⃣ Allineamento documentale: Il Nuovo Regolamento esige una perfetta coerenza documentale tra le istruzioni dell'Allegato XI, il dettaglio richiesto della documentazione tecnica dell'Allegato IV (Parte B), la mappatura della conformità ai RESS dell'Allegato III e il riscontro legale nella Dichiarazione di Incorporazione dell'Allegato V (Parte B). Qualsiasi disallineamento crea contraddizioni legali, trasferisce erroneamente le responsabilità e compromette la sicurezza macchine complessiva dell'impianto finale in fase di montaggio.
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