LA DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ: SÌ, VA FATTA :)
Quando si parla di iter certificativo di marcatura CE si fa riferimento ad una serie di attività che un fabbricante deve compiere e di documenti che deve redigere per arrivare ad apporre la marcatura CE sui propri prodotti, al fine di veder attestata la conformità ai requisiti essenziali richiesti dalle leggi che li regolamentano.
Nel caso delle macchine la marcatura CE attesta nello specifico l’idoneità rispetto ai Requisiti essenziali di Sicurezza e tutela della Salute (RESS) richiesti da diverse direttive europee di prodotto, tra cui la direttiva Macchine 2006/42/CE.
Per la maggior parte dei prodotti definiti “macchine” l’iter previsto è in autocertificazione, cioè il fabbricante può farvi fronte con controllo interno ed autonomo sulla fabbricazione della macchina, senza necessariamente coinvolgere un ente terzo certificatore. Nel caso in cui invece il fabbricante produca macchine considerate pericolose (facenti parte cioè dell’elenco nell’allegato IV della direttiva Macchine), l’iter certificativo comporterà una procedura di valutazione differente, effettuata anche da un organismo di verifica notificato.
Indipendentemente dalla pericolosità della macchina, tra i documenti che occorre redigere durante l’iter certificativo figura la Dichiarazione CE di conformità, che arriva in ordine cronologico dopo aver realizzato la Valutazione dei rischi macchina e aver redatto il Fascicolo tecnico della costruzione.
LA DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
La Dichiarazione CE di conformità è uno dei documenti che accompagnano una macchina nell’intero suo ciclo di vita, e ne garantisce la conformità ai requisiti di sicurezza e della tutela della salute indicati dalla Direttiva Macchine 2006/42/UE e da altre direttive di prodotto.
È fondamentale ricordare che:
◼ riguarda esclusivamente la macchina nello stato in cui è stata immessa sul mercato, escludendo i componenti aggiunti e/o le modifiche effettuate successivamente a quel momento
◼ non riguarda le semi-macchine, che necessitano invece di una procedura di valutazione differente
◼ deve essere redatta e tradotta con le stesse modalità previste per le Istruzioni, cioè nella lingua o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio
◼ la copia originale deve essere custodita dal fabbricante (o dal suo mandatario) per un periodo di almeno 10 anni dall’ultima data di fabbricazione della macchina.
COSA DEVE CONTENERE
La Dichiarazione CE di conformità tra le altre cose deve contenere:
✔ ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante, o del suo mandatario
✔ nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico
✔ descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale
✔ un’indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti alla Direttiva Macchine 2006/42/UE e, se del caso, un’indicazione analoga con cui si dichiara la conformità ad altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera
✔ all’occorrenza, riferimento alle norme armonizzate che sono state applicate
✔ all’occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate
(tutti gli elementi sono visionabili nell’Allegato II della Direttiva Macchine).
???? Vale la pena ricordare che una Dichiarazione incompleta risulterà non conforme e idem lo sarà, di conseguenza, anche la macchina.
PERCHÈ È IMPORTANTE CHE IL FABBRICANTE LA REDIGA
Oltre per le ovvie e imprescindibili questioni legate alla sicurezza delle persone (seppur si tratti di motivazioni spesso viste dal produttore come ennesime scocciature a cui far fronte), la presenza della Dichiarazione CE di conformità, assieme all’apposizione della marcatura CE, dà presunzione di conformità rispetto a quanto richiesto dalla direttiva che la prevede.
L’assenza di questo documento invece rende seduta stante non conforme la procedura di valutazione di conformità e, di conseguenza, la macchina.
Questo sta a significare che vi è:
◼ un elevato rischio di veder inibita la libera circolazione della macchina all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE)
◼ un elevato rischio di imputazione per il costruttore nel caso in cui si verifichi un incidente causato dall’utilizzo della macchina.
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h: pixabay.com