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INFORTUNIO CON UNA MACCHINA E CATENA DELLE RESPONSABILITÀ: FACCIAMO CHIAREZZA

INFORTUNIO CON UNA MACCHINA E CATENA DELLE RESPONSABILITÀ - FACCIAMO CHIAREZZA

 

Punto di partenza del nostro approfondimento è lo spunto preso da un sondaggio apparso su Linkedin, nel quale è stato posto un interessante quesito relativo all’imputazione di responsabilità in caso di infortunio sul lavoro dovuto a cattiva manutenzione e/o mal funzionamento di una macchina.

L’autore ha posto domanda e risposte con l’intento di creare un po’ di confusione, e le risposte e i commenti al post hanno certamente dato un’idea di quello che può essere il pensare comune su questo tema: il caos, appunto!

 

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Ne approfittiamo dunque per fare chiarezza, e far capire meglio la complessità di questo argomento.

 

CHI FA PARTE DELLA CATENA DELLE RESPONSABILITÀ IN UN INFORTUNIO SUL LAVORO CAUSATO DALL’USO DI MACCHINE?

La prima cosa da dire è che quando si verifica un incidente sul lavoro dovuto ad attività svolte su di una macchina la catena delle responsabilità non è univoca, né certa: le sentenze della Corte di Cassazione su questa materia dimostrano infatti come ogni caso sia sempre a sé stante, di come ci siano state condanne di primo grado annullate negli appelli o nei gradi di giudizio successivi, di come a volte siano emerse circostanze o comportamenti ragionevolmente non prevedibili (nella sezione Sentenze del nostro Blog ne trovi diverse).

Quello che possiamo affermare è che di norma le figure coinvolte nella catena delle responsabilità relativamente alla sicurezza sono quelle sotto elencate, delle quali portiamo come esempio alcuni degli obblighi di Legge in materia di sicurezza:

  1. Il Fabbricante della macchina, e in cascata i relativi progettisti, responsabili, preposti ecc. in base al caso specifico

OBBLIGHI

◼ Includere la sicurezza già nella fase di progettazione della macchina

◼ Provvedere all’iter certificativo di marcatura CE della macchina

◼ Immettere sul mercato una macchina risultata conforme alle richieste delle Direttive europee di riferimento

◼ Accompagnare la macchina con la Documentazione Tecnica obbligatoria (Es. Manuale d’istruzioni e avvertenze) 

  1. L’Azienda acquirente della macchina, e in cascata i relativi responsabili della sicurezza, della manutenzione, preposti ecc. in base al caso specifico

 OBBLIGHI

◼ Garantire la sicurezza e tutelare la salute dei propri lavoratori

◼ Acquistare una macchina che ha ottenuto la marcatura CE

◼ Esigere dal Fabbricante la Documentazione Tecnica obbligatoria (Es. Manuale d’uso e avvertenze)

◼ Effettuare una Valutazione dei rischi palesi e segnalare al costruttore l’impossibilità all’acquisto del bene per una non corretta marcatura CE

◼ Formare e informare i propri lavoratori sull’uso in sicurezza della macchina 

  1. L’Operatore della macchina, e eventuali colleghi in base al caso specifico

OBBLIGHI

◼  Attenersi alla formazione/informazione ricevuta dal Datore di lavoro sull’uso in sicurezza della macchina

◼ Indossare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) forniti dal Datore di Lavoro per l’uso in sicurezza della macchina

◼ Conoscere il contenuto del Manuale d’uso e avvertenze della macchina

◼ Rifiutare di svolgere sulla macchina attività diverse rispetto a quelle indicate nel Manuale d’uso e avvertenze della macchina

◼ Non tenere condotte abnormi 

  1. Persone terze, non riconducibili ad alcuna delle figure precedenti.

Anche l’occhio più inesperto può cogliere nell’immediato come ognuno degli obblighi indicati, nel caso in cui non venga rispettato, possa causare una moltitudine di scenari di rischio e pericolo.

UN ESEMPIO PER CAPIRE MEGLIO

Facciamo l’esempio di un infortunio causato dall’uso di una macchina ai danni dell’operatore Mario, che ha infilato una mano nell’area di espulsione pezzi per rimuoverne uno rimasto incastrato:

❌ La macchina è stata immessa sul mercato priva della marcatura CE

  • Responsabilità del Fabbricante
  • Possibile responsabilità dell’Azienda acquirente

❌ La macchina è stata immessa sul mercato dotata della marcatura CE, ma priva di Manuale d’uso e avvertenze (Istruzioni)

  • Responsabilità del Fabbricante
  • Responsabilità dell’Azienda acquirente

❌ La macchina è stata immessa sul mercato priva di un carter di protezione nell’area di lavoro dell’operatore (anche se la macchina ha avuto la marcatura CE è comunque evidente un vizio palese)

  • Possibile responsabilità del Fabbricante
  • Possibile responsabilità dell’Azienda acquirente

❌ La macchina è stata immessa sul mercato con un carter di protezione nell’area di lavoro dell’operatore

  • Possibile responsabilità del Fabbricante
  • Possibile responsabilità dell’Azienda acquirente
  • Possibile responsabilità dell’Operatore

❌ La macchina è stata immessa sul mercato con un carter di protezione nell’area di lavoro dell’operatore, che è stato rimosso/sostituito/modificato dopo l’acquisto della macchina

  • Responsabilità dell’Azienda acquirente
  • Possibile responsabilità dell’Operatore.

In alcuni dei casi riportati potrebbe aggiungersi la responsabilità di persone terze nell’evenienza fosse accertato un nesso di causa tra il loro operato e il danno subito da Mario.

Inoltre per ognuno dei casi occorre indagare ulteriormente per capire su quali figure a cascata ricade la responsabilità (Es. RSPP, progettisti, preposti, consulenti esterni ecc.).

Quella che abbiamo riportato è solo una sintetica lista di ipotesi che serve per capire meglio quanto complessa sia la gestione della sicurezza di una macchina, quanti “se” possono aprirsi sulla base dei fatti che man mano emergono a seguito di un danno, e di come sia quindi difficile definire a priori la responsabilità certa di una figura anziché di un’altra.

 

DANNI CAUSATI DA CATTIVA MANUTENZIONE VS DANNI CAUSATI DA MAL FUNZIONAMENTO DI UNA MACCHINA

Un altro concetto da chiarire è che il binomio "cattiva manutenzione/mal funzionamento" non può stare insieme perché si tratta di due cause completamente differenti tra loro e, come detto prima, anch’esse in grado ciascuna di aprire scenari di responsabilità del tutto diversi.

Se per una “cattiva manutenzione” della macchina la responsabilità potrebbe essere addossata all’Azienda acquirente (nonché Datore di lavoro dell’operatore infortunato) e a seguire ai responsabili da essa nominati (interni e/o esterni che siano), nel caso del “mal funzionamento” esso potrebbe essere causato anche da un vizio occulto intrinseco della macchina, e quindi la responsabilità andrebbe verificata dapprima presso il Fabbricante:

se la macchina infatti risultasse correttamente marcata CE ma il sinistro fosse causato da un oggettivo vizio non accertabile da parte dell'Azienda acquirente, quest'ultima potrebbe essere assolta.

UN ESEMPIO PER CAPIRE MEGLIO (CATTIVA MANUTENZIONE)

Facciamo l’esempio di un infortunio causato dalla cattiva manutenzione di una macchina ai danni dell’operatore Mario:

❌ La macchina non è mai stata oggetto di manutenzione

  • Possibile responsabilità del Fabbricante
  • Possibile responsabilità dell’Azienda acquirente

❌ La macchina è stata oggetto di manutenzione, seguendo le indicazioni dell’apposito Manuale tecnico fornito dal fabbricante a corredo della macchina

  • Possibile responsabilità del Fabbricante
  • Possibile responsabilità dell’Azienda acquirente
  • Possibile responsabilità dell’Operatore

❌ La macchina è stata oggetto di manutenzione, senza seguire le indicazioni dell’apposito Manuale tecnico fornito dal fabbricante a corredo della macchina

  • Possibile responsabilità dell’Azienda acquirente
  • Possibile responsabilità dell’Operatore

❌ La macchina è stata oggetto di manutenzione, senza seguire le indicazioni dell’apposito Manuale tecnico fornito dal fabbricante a corredo della macchina, e l’addetto alla manutenzione era lo stesso Mario

  • Responsabilità dell’Azienda acquirente
  • Possibile responsabilità dell’Operatore

UN ESEMPIO PER CAPIRE MEGLIO (MAL FUNZIONAMENTO)

Facciamo l’esempio di un infortunio causato dal mal funzionamento di una macchina ai danni dell’operatore Mario:

❌ La macchina ha avviato un ciclo di lavorazione seppur fosse stata messa in arresto

  • Possibile responsabilità del Fabbricante

❌ La macchina si è inceppata proiettando pezzi verso l’esterno

  • Possibile responsabilità del Fabbricante
  • Possibile responsabilità dell’Azienda acquirente
  • Possibile responsabilità dell’Operatore

❌ La macchina ha reso incandescente un riparo di protezione

  • Possibile responsabilità del Fabbricante
  • Possibile responsabilità dell’Azienda acquirente.

 ❌ La macchina è stata manomessa dopo l’acquisto

  • Responsabilità dell’Azienda acquirente
  • Possibile responsabilità dell’Operatore

Anche in questi casi, tutto dipende da come si svolgono i fatti che portano al sinistro: dalla conformità della macchina o meno alle Direttive di riferimento, dall'adeguatezza o meno della Valutazione dei rischi svolta da chi compra la macchina, dalla presenza o meno sulla macchina di vizi occulti, dalla condotta abnorme o meno del lavoratore, ecc.

 

CONCLUSIONI

Come visto i fattori in gioco sono talmente tanti da rendere impossibile definire a priori chi ha le responsabilità nel caso di un infortunio causato da un macchinario.

È sufficiente che un Fabbricante durante la progettazione e produzione della macchina non tenga conto dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile prescritto dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE per rappresentare già di per sé un potenziale rischio per la sicurezza e la tutela della salute umana.

Così come è sufficiente che un’Azienda acquirente modifichi una macchina dopo il suo acquisto, senza preoccuparsi di provvedere a una nuova Valutazione dei rischi macchina, di aggiornare il Manuale di istruzioni, di fare nuova formazione/informazione ai lavoratori e, in taluni casi, di fare un nuovo iter certificativo di Marcatura CE.

Infine anche l’Operatore può metterci del suo, tenendo condotte fuori dal buon senso comune, sovrastimando le proprie capacità o sottostimando i pericoli in cui incorre, oppure non sottraendosi a richieste “poco sane” da parte del datore di lavoro.

Se a tutto questo aggiungiamo la sorte e il livello di qualità del lavoro svolto da eventuali consulenti esterni… ecco, almeno per questi ultimi è meglio davvero mettersi in buone mani!

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