Di Sara Mazzotti su Venerdì, 28 Ottobre 2022
Categoria: Sentenze

TRAVOLTA DA UN AUTO COMPATTATORE: IMPUTATI PRIMA CONDANNATI E POI ASSOLTI, COME È ANDATA?

TRAVOLTA DA UN AUTOCOMPATTATORE - IMPUTATI PRIMA CONDANNATI E POI ASSOLTI

Seppure possa sembrare uno dei tanti casi di gravi infortuni sul lavoro che portiamo come esempio, questo tragico incidente è invece molto diverso dagli altri e mostra anche un altro lato della medaglia di cui non si parla così spesso.

Il luogo in cui si è verificato è la strada: Mario, dipendente di una ditta di servizi ambientali di raccolta rifiuti e regolarmente assunto con la mansione di autista di autocompattatore, ha travolto Rosa che camminava fuori dalla sua proprietà, al centro della strada.

 

IL FATTO

Mario era intento a svolgere il proprio mestiere:

alla guida dell’autocompattatore monoperatore a caricamento laterale si è immesso in un’area privata, ha raccolto i rifiuti dai cassonetti e, non potendo fare manovra per svoltare e tornare sulla via pubblica a causa delle dimensioni del mezzo e delle ristrette dimensioni della carreggiata, si è mosso in retromarcia alla velocità di circa 5-8 km/h andando a travolgere Rosa che, con le spalle rivolte al veicolo, stava transitando sul lato posteriore del mezzo per andare a gettare i rifiuti nei cassonetti.

Mario ha regolarmente:

✅ usato gli specchietti retrovisori

✅ usato la telecamera posta sul lato posteriore in cima al cassone del carico

✅ acceso il lampeggiante stroboscopico

✅ accesso il segnalatore acustico intermittente.

Rosa era affetta da:

ipoacusia profonda, che la rendeva incapace di udire il segnalatore acustico

leucomi corneali, che le impedivano di vedere adeguatamente.

 
 

PERCHÈ È ACCADUTO L’INFORTUNIO?

Rosa si è trovata in un cono d’ombra non visibile dalla cabina del veicolo, e fuori dal raggio visivo sia degli specchietti retrovisori sia della telecamera posteriore.

Nel momento in cui Mario ha iniziato la manovra di retromarcia Rosa si trovava ad una distanza di 14,6 mt dal lato posteriore del veicolo, e cioè oltre al raggio di azione di 8 mt della telecamera in bianco e nero, con immagini poco definite e di bassa qualità: questo significa che Mario si sarebbe potuto accorgere dell’intera figura di Rosa soltanto a 4-5 mt di distanza.

Rosa stava camminando in modo longitudinale rispetto alla carreggiata ed essendo priva di apparecchio acustico in quel momento, e avendo problemi di vista, non ha potuto sentire il segnalatore acustico attivato con la manovra di retromarcia, né vedere chiaramente il veicolo.

 

DI CHI È LA RESPONSABILITÀ?

LA SENTENZA DI SECONDO GRADO

Inizialmente il Giudice di secondo grado ha imputato la responsabilità alle figure responsabili della gestione del rischio:

🟠 il Legale Rappresentante della ditta di servizi ambientali, proprietaria del veicolo autocompattatore e datore di lavoro di Mario

🟠 l’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) della stessa ditta

🟠 il preposto con funzioni di Capo Servizio.

La sentenza ha infatti ritenuto applicabile la normativa antinfortunistica indicando il luogo in cui è avvenuto il grave sinistro come “luogo di lavoro”, dovendo così estendere le disposizioni di tutela della salute dei lavoratori anche all’incolumità di terzi presenti sul luogo di lavoro che possano essere esposti a rischi derivanti dall’attività lavorativa.

Da qui sono state individuate le seguenti violazioni:

🔸 mancata previsione nel DVR (Documento di Valutazione del Rischio) di misure atte a prevedere danni alle persone che vengano a trovarsi nel raggio di azione del mezzo, essendo previste misure solo per evitare l'impatto contro le cose

🔸 mancata esecuzione di sopralluoghi ove si si procede alla raccolta per la compilazione delle schede di indagini e valutazione dei rischi (es. strada a elevato traffico pedonale, spazi stradali non sufficienti)

🔸 non avere munito il mezzo di dispositivi idonei a consentire al conducente di esplorare in modo completo la manovra di retromarcia

🔸 non avere previsto l'ausilio di un secondo operatore per consentire al conducente di effettuare le manovre in sicurezza.

Nessun nesso di causa invece tra il grave incidente e il comportamento, e le patologie, di Rosa.

 

 

LA SENTENZA DI RICORSO

Il giudice ha accolto il ricorso dei tre imputati e ha annullato la sentenza di secondo grado accogliendo i seguenti ricorsi:

👉 non ci sono elementi che facciano ricavare la conoscenza degli imputati della carenza tecnica del veicolo, in particolare della telecamera e del cono d’ombra non esplorabile

👉 non ci sono elementi che consentano di affermare che potessero prevedere la condotta irregolare di Rosa, che ha agito in modo rapido ed inatteso e violando le regole del Codice della Strada: il suo comportamento è da considerare come causa imprevista ed imprevedibile, idonea da sola a produrre l'evento

👉 l’autocompattatore era:

✅ conforme alla Direttiva Macchine

✅ omologato dal Ministero dei Trasporti

periodicamente e positivamente revisionato

✅ dotato di tutti gli ausili e dispositivi di sicurezza (specchietti retrovisori, telecamera ubicata nella parte posteriore del cassone, lampeggiante arancione strombo-attivo del segnalatore acustico) regolarmente attivati dalla manovra di retromarcia e risultati perfettamente funzionanti al momento del sinistro

di tipo monoperatore, e come tale utilizzato con il conducente come operatore unico

👉 l'attrezzatura era omologata, conforme alla normativa e tenuta in piena efficienza

👉 la Valutazione dei rischi era correttamente avvenuta

👉 gli operatori erano stati istruiti sui rischi derivanti dalla circolazione stradale.

 

...E IL FABBRICANTE DELL’AUTOCOMPATTATORE?

Provando che il veicolo compattatore fosse conforme alla Direttiva Macchine, regolarmente omologato dal Ministero dei Trasporti e revisionato dagli enti di controllo, il Fabbricante e il Progettista hanno visto confermare la conformità del veicolo ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e tutela della Salute (RESS).

 

CONCLUSIONI

Sentenza annullata senza rinvio poiché gli imputati Datore di lavoro, RSPP e preposto Capo Servizio non hanno commesso il fatto.
Secondo il Giudice infatti il sinistro è sì avvenuto in occasione dello svolgimento di un’attività lavorativa, ma non con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro perché il rischio che si è concretizzato è al di fuori della sfera di gestione del datore di lavoro.

Infatti relativamente all'estensione degli obblighi verso terzi non può essere definito “luogo di lavoro” qualsiasi tratto di strada pubblica o privata in cui vi siano dei cassonetti, perciò la responsabilità degli adempimenti in capo ai tre imputati si limita alla garanzia della sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori durante lo svolgimento delle proprie mansioni, cosa che è stata compiuta:

✅ dando in dotazione un automezzo specificamente omologato come monoperatore e utilizzandolo con il “conducente come operatore unico”

✅ dotando il veicolo di attrezzatura omologata e funzionante

✅ redigendo una Valutazione dei rischi riguardante l’uso del veicolo dato in dotazione

formando e informando l’operatore sull’uso del mezzo, a cui non era interdetta la manovra di retromarcia.

Il rischio che si è concretizzato con la manovra di retromarcia attuata da Mario NON può dirsi dipeso dalla violazione di precetti rivolti alla tutela della salute dei lavoratori.

Questo grave incidente è dipeso invece dalla concomitanza di presenza di persone su un tratto stradale e dalla difettosità strutturale del mezzo che, sebbene omologato, non consentiva la piena visuale della zona retrostante, essendovi un cono d’ombra non coperto né dagli specchietti retrovisori, né dalla telecamera posteriore.

Dal nostro punto di vista la domanda che resta aperta è:

l’omologazione è stata svolta correttamente (in determinate circostante è consentito un cono d’ombra), oppure chi ha svolto l’omologazione l’ha svolta superficialmente?

 

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Ph: pixabay.com