Di Sara Mazzotti su Mercoledì, 28 Luglio 2021
Categoria: Manualistica tecnica

QUESTIONE DI… VIZI

 
Se adempiere agli obblighi di legge in capo al fabbricante è fondamentale per presumere la conformità di una macchina ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e di tutela della Salute (RESS) dettati dalle direttive europee di prodotto, non da meno lo sono gli obblighi e le accortezze che un’azienda acquirente deve avere nel suo processo di acquisto.

Anche l’acquirente infatti, rivestendo successivamente i panni di Datore di lavoro, è obbligato a mettere a disposizione dei propri lavoratori macchinari e attrezzature che siano considerati sicuri: in caso di infortunio sarà indagata anche la sua responsabilità relativamente a questo tema.

È quindi fondamentale il binomio formazione/informazione sia del fabbricante, sia dell’azienda acquirente, sul tema sicurezza espresso dalle direttive di riferimento del settore in cui si opera:

◼ per il fabbricante, al fine di poter immettere sul mercato una macchina che si possa considerare sicura oltre che performante

◼ per l’acquirente, al fine di acquistare una macchina che risponda alle proprie esigenze, anche in termini di sicurezza.

  

LA MARCATURA CE DI UNA MACCHINA È UNA GARANZIA DI SICUREZZA?

In teoria dovrebbe esserlo, ma la risposta è: NO.
Non lo è per il fabbricante, e neanche per l’acquirente.
Una macchina dotata di marcatura CE presume la sua conformità ai RESS, ma non ne fornisce garanzia. Perché?

I motivi possono essere diversi, partiamo con due esempi:

Caso 🅰 – l’azienda acquirente ha scarsa conoscenza della direttiva Macchine, e della sua applicazione

Il fabbricante progetta la macchina integrando gli aspetti della sicurezza, segue per filo e per segno le indicazioni delle direttive di riferimento e delle pertinenti norme tecniche procedendo ad una corretta marcatura CE, ma… l’azienda acquirente apporta una modifica sostanziale alla macchina causando una modifica nei suoi parametri (es.  portata), tralasciando poi di provvedere ad una nuova Valutazione dei rischi macchina e ad una conseguente nuova marcatura CE, necessarie per poter verificare il perseguimento della presunzione di conformità della macchina modificata.

RISULTATO: la macchina marcata CE non è più conforme

Caso 🅱 – il fabbricante ha scarsa conoscenza della Direttiva Macchine, e della sua applicazione

Il fabbricante progetta la macchina senza integrare gli obiettivi della sicurezza a quelli della produzione, provvede alla marcatura CE della macchina in autocertificazione come previsto dalla Legge e… immette sul mercato un prodotto marcato CE ma potenzialmente poco sicuro poiché potrebbe portare con sé difetti di progettazione e/o di fabbricazione che diventano possibili fonti di pericolo per l’utilizzatore.

RISULTATO: l’azienda acquirente, anche la più attenta e scrupolosa, si ritrova ad acquistare una macchina marcata CE che potrebbe essere afflitta da difetti (a volte anche non identificabili di primo acchito), meglio definiti come Vizi.

In entrambi i casi le macchine sono state marcate CE ma, per un motivo o per l’altro, non risultano conformi ai RESS richiesti dalla Legge.

 


 

I VIZI RISCONTRABILI IN UNA MACCHINA: PALESI, OCCULTI, FORMALI

Quali sono dunque i difetti che una macchina può portare con sé? In base alla loro natura si dividono in:

 
◼ VIZI PALESI, sono difetti che è possibile riscontrare durante l’uso della macchina oppure durante la fase di Valutazione dei rischi macchina.

Alcuni esempi: fotocellule di protezione che funzionano in modo parziale o non funzionano, assenza di sportelli/griglie/pannelli/porte di protezione o con livello di protezione non sufficiente.

In caso di sinistro:

🔴 vi è responsabilità solo del fabbricante, nel caso in cui non abbia rilevato i vizi durante la Valutazione dei rischi macchina, oppure li abbia rilevati ma non abbia adottato le misure necessarie per sanare il difetto o diminuire il rischio da esso causato, senza averlo trattato come rischio residuo nel Manuale uso e avvertenze prima della vendita della macchina

🔴 vi è corresponsabilità tra fabbricante e azienda acquirente nel caso in cui il primo abbia agito come sopra, e l’acquirente pur riscontrando i vizi palesi, non li ha contestati al fabbricante, oppure li ha contestati immettendo comunque la macchina in uso ai lavoratori del proprio stabilimento prima che il fabbricante provvedesse a sanare i difetti

🔴 vi è responsabilità solo dell’azienda acquirente, nel caso in cui si tratti di vizi occorsi a seguito di una modifica sostanziale effettuata dall’acquirente dopo l’acquisto, e non siano stati valutati attraverso una nuova Valutazione dei rischi macchina e una nuova marcatura CE prima di mettere la macchina a disposizione dei propri lavoratori.

 
◼ VIZI OCCULTI, sono difetti che non sono evidenti, scaturiscono da errata progettazione e/o fabbricazione della macchina, perciò sono difficilmente individuabili se non attraverso una adeguata Valutazione dei rischi macchina.

Alcuni esempi: apposito modulo di sicurezza mancante (PLC di sicurezza), barriere di sicurezza posizionate in modo errato.

In caso di sinistro:

🔴 vi è responsabilità solo del fabbricante, nel caso in cui si tratti di difetti derivanti da progettazione e/o produzione che non sono stati individuati durante la Valutazione del rischio macchina, oppure li abbia rilevati ma non abbia adottato le misure necessarie per sanare il difetto o diminuire il rischio da esso causato, senza averlo trattato come rischio residuo nel Manuale uso e avvertenze prima della vendita della macchina

🔴 vi è corresponsabilità tra fabbricante e azienda acquirente nel caso in cui l’acquirente sia venuto a conoscenza dei vizi occulti (che passano così allo stato di vizi palesi) ma non li ha contestati al fabbricante, oppure li ha contestati immettendo comunque la macchina in uso ai lavoratori del proprio stabilimento prima che il fabbricante provvedesse a sanare i difetti

🔴 vi è responsabilità solo dell’azienda acquirente, nel caso in cui si tratti di vizi occorsi a seguito di una modifica sostanziale effettuata dall’acquirente dopo l’acquisto, e non siano stati valutati attraverso una nuova Valutazione dei rischi macchina e una nuova marcatura CE prima di mettere la macchina a disposizione dei propri lavoratori.

 
◼ VIZI FORMALI, sono difetti di forma, che non vanno ad incidere sulla sicurezza della macchina.

Alcuni esempi: la mancata corrispondenza tra i dati presenti sulla targhetta CE apposta sulla macchina e quelli inseriti nella relativa Dichiarazione CE di conformità, la errata traduzione dei dati presenti nella Dichiarazione CE di conformità, l’assenza della targhetta CE.

In caso di sinistro:

🔵 I vizi formali possono tramutarsi in vizi palesi, se viene appurato che il sinistro è stato causato da un vizio formale (es. traduzione errata o confusionaria che ha tratto in inganno l’operatore)

🔴 vi è responsabilità solo del fabbricante, nel caso in cui venga accertata la presenza di vizi formali non sanati prima della vendita della macchina

🔴 vi è corresponsabilità tra fabbricante e azienda acquirente, nel caso in cui questa non li abbia contestati al fabbricante, oppure li abbia contestati ma immettendo comunque la macchina in uso ai lavoratori del proprio stabilimento prima che il fabbricante provvedesse a sanare i difetti

🔴 vi è responsabilità solo dell’azienda acquirente, nel caso in cui si tratti di vizi occorsi a seguito di una modifica effettuata dall’acquirente dopo l’acquisto (es. assenza della nuova targhetta CE sulla macchina a seguito della ri-certificazione CE realizzata dopo una modifica sostanziale) e non siano stati valutati attraverso una nuova marcatura CE prima di mettere la macchina a disposizione dei propri lavoratori.

A questo punto la domanda è spontanea:
come è possibile che una macchina marcata CE sia soggetta a vizi di questo tipo?
 

I LIMITI DELLA MARCATURA CE

L’iter certificativo di marcatura CE presenta alcuni limiti:

1️⃣      l’autocertificazione della conformità ai RESS

A meno che non si tratti di una macchina a potenziale elevata pericolosità (facente quindi parte dell’elenco di cui all’Allegato IV della direttiva Macchine 2006/42/CE), la Legge prevede che l’iter certificativo per la valutazione di conformità di una macchina venga eseguito in autocertificazione: il fabbricante cioè provvede in autonomia a svolgere le fasi e a produrre la documentazione tecnica necessarie per attestare che la macchina risponda alle indicazioni di sicurezza richieste dalle direttive di prodotto, e meglio specificate dalle relative norme tecniche.

CONSEGUENZA

Questo significa che mancando di fatto per la maggior parte delle macchine un Organismo notificato esterno che verifichi e valuti in modo oggettivo la rispondenza ai RESS della macchina oggetto della compravendita, diventa difficile per l’azienda acquirente appurare se la presunzione di conformità dichiarata dal costruttore sia anche effettiva e reale. Ci si affida a quanto da lui dichiarato o, come vedremo meglio sotto, si procede ad una verifica tecnica approfondita prima dell'acquisto.

2️⃣      Poca consapevolezza degli obblighi e poca conoscenza della materia da parte dei fabbricanti e degli acquirenti

Come più volte constatato a volte il fabbricante antepone gli interessi economici agli adempimenti sulla sicurezza a cui è chiamato, sottovalutando l’importanza che riveste occuparsi della sicurezza fin dalla fase di progettazione della macchina: il suo obiettivo infatti non dovrebbe essere quello di progettare solo nell’ottica della mera produzione, ma anche tenendo conto delle disposizioni di sicurezza dettate dalla direttiva principale individuata nel settore in cui opera, e via via dal campo di applicazione delle direttive secondarie e dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche (e non partendo dalle norme come invece spesso capita). Anche l'azienda acquirente pecca in tal senso: spesso infatti non provvede ad effettuare un minimo di analisi della macchina prima dell'acquisto, in particolar modo degli aspetti legati alla sicurezza, mettendola ugualmente a disposizione dei propri lavoratori.

CONSEGUENZA

Le macchine immesse sul mercato possono portare con sé vizi, alcuni dei quali, essendo occulti, non possono essere “stanati” dall’azienda acquirente se non attraverso specifiche e approfondite analisi svolte da personale esperto. Spesso neanche i vizi palesi risultano così palesi agli occhi dell’acquirente perché si tratta di aziende che non sono in grado di investigare questi aspetti, più che altro per mancata conoscenza delle leggi oltre che... per risparmiare soldi.

 

CONCLUSIONI

Come detto inizialmente quella che emerge è, sia per il fabbricante che per l’azienda acquirente, la fondamentale importanza di acquisire sempre più conoscenza, consapevolezza e capacità applicativa delle direttive e delle norme tecniche a cui far riferimento per raggiungere l’obiettivo della sicurezza.

Se la marcatura CE di un prodotto non può garantire l’assenza di vizi da una macchina, a maggior ragione è necessario che fabbricanti e acquirenti entrino in possesso delle nozioni necessarie per verificare che la macchina in questione si possa considerare non solo conforme, ma anche oggettivamente sicura: se da un lato per il fabbricante scrivere nel Manuale di uso e avvertenze “Non inserire la mano nella fessura” non è sufficiente per raggiungere la sicurezza ma aggiungere una griglia di protezione lo è, dall’altro l’azienda acquirente non dovrebbe comprare una macchina basandosi solo sulle valutazioni delle performances qualitative di produzione ma anche su quelle legate all’uso in sicurezza da parte degli operatori a cui sarà destinata.

Si tratta di argomenti che richiedono competenze specifiche che non sempre le aziende (fabbricanti e acquirenti) possono reperire internamente; in tal caso, anziché nicchiare, è caldamente consigliabile reperirle esternamente presso aziende specializzate (come noi!) in grado di svolgere Valutazioni dei rischi macchina a regola d’arte, Documentazione tecnica a norma di legge e consulenza sulla marcatura CE che possano far dormire sonni tranquilli... a chi produce e a chi compra!

 

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Ph: pixabay.com