Minimoto confiscate e distrutte, e condanna penale per un Commerciante: che cosa è successo?
IL FATTO
Un Commerciante di automobili ha avuto l’idea di proporre in omaggio una minimoto alla propria clientela, a fronte dell’acquisto di un’autovettura presso il proprio salone.
Non è accaduto alcun incidente, e nessuno si è fatto male ma… il Commerciante è stato condannato per tentativo di reato di frode in commercio.
COME SONO ANDATE LE COSE
Le indagini e la sentenza hanno fatto emergere l’acquisto di nr 6 minimoto (da destinare come accessori in omaggio per l’acquisto di un’autovettura) che erano dotate solo apparentemente dei requisiti di conformità CE necessari per poter essere immesse sul mercato europeo, e di conseguenza in Italia:
◼ Avevano provenienza cinese ma erano state assemblate in Italia nell’officina del Commerciante
❌ Erano dotate di documenti di Marcatura CE emessi da un Ente NON iscritto agli Enti notificati UE, quindi non riconosciuto dall’Unione Europea e conseguentemente non autorizzato ad apporre il simbolo CE
❌ NON avevano requisiti rispondenti ai criteri dettati dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE e dalla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
❌ NON erano dotate di Istruzioni tradotte in lingua italiana.
DI CHI È LA RESPONSABILITÀ?
Diversi sono gli aspetti da considerare in questa vicenda, e purtroppo nessuno di questi va a favore del Commerciante:
1️⃣ Le nr 6 minimoto acquistate dal Commerciante sono state sottovalutate nella loro pericolosità, essendo state considerate al pari di giocattoli, cosa che invece non sono
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Il prodotto minimoto, per le sue intrinseche caratteristiche di funzionamento e pericolosità, è riconducibile alla definizione di macchina e, come tale, soggetto alle prescrizioni e ai RESS (Requisiti Essenziali di Sicurezza e tutela della Salute) non della Direttiva Giocattoli 2009/48/CE bensì della Direttiva Macchine 2006/42/CE e della Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE.
2️⃣ Prima dell'immissione del prodotto sul mercato o della messa in servizio, è obbligatorio attestare la conformità ai RESS mediante l'apposizione della Marcatura CE, ed essere in grado di fornire agli Organismi di controllo la Dichiarazione CE di conformità del prodotto.
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Le 6 minimoto in questione erano sì dotate della Marcatura CE e della Dichiarazione CE di conformità, ma emessi da un Ente non notificato, cioè non riconosciuto dall’UE; perciò tale marcatura è da considerarsi non conforme e va caratterizzare il prodotto come “difettoso” avendo caratteristiche diverse da quelle prescritte dalla Legge e presentate ai potenziali clienti. Un prodotto difettoso viene ritirato dal mercato.
3️⃣ Tra i RESS della Direttiva macchina figurano anche le Istruzioni, che devono essere contenute in un Manuale tecnico d’uso e avvertenze che accompagna un prodotto nel suo intero ciclo di vita, e ha il compito fondamentale di formare e informare un utente sull’uso sicuro di un prodotto, sui rischi residui, sulle sue caratteristiche tecniche, sulla sua manutenzione ecc. Essendo il manuale di istruzioni il primo dispositivo di sicurezza di un prodotto è fondamentale che il suo contenuto sia chiaro e inequivocabile per chi ne usufruisce; a tal fine la Direttiva Macchine prescrive che sia redatto nella lingua originale del Paese in cui il prodotto viene realizzato e tradotto nella lingua del Paese a cui il prodotto è destinato
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Nessuna delle 6 minimoto era dotata di un manuale di istruzioni in lingua italiana.
Al Commerciante va dunque imputata la piena responsabilità per aver tentato una frode nei confronti dei potenziali clienti, nell’intento di consegnare loro beni mobili potenzialmente pericolosi con caratteristiche diverse da quelle dichiarate.
Ad aggravare la situazione sta la sua piena consapevolezza del fatto che le minimoto da lui proposte gratuitamente non fossero in possesso delle caratteristiche richieste dalla Legge:
- Era esperto del settore, quindi in grado di valutare correttamente la situazione
- Le minimoto venivano assemblate nell’officina del suo salone auto (come riferito dal capoofficina)
a dimostrazione del fatto che ben conosceva le caratteristiche tecniche delle minimoto, e la loro mancata conformità ai RESS richiesti dalle Direttive di riferimento di cui doveva necessariamente essere a conoscenza in quanto specializzato proprio nel settore automobilistico, e più in generale motoristico.
CONCLUSIONI
Questo caso testimonia ancora una volta quanto sia fondamentale per chiunque intenda immettere sul mercato europeo un prodotto, farlo in conformità alle Leggi del settore di riferimento.
Questo vale per tutti i tipi di prodotti, a maggior ragione per quelli potenzialmente pericolosi come possono essere le minimoto, veicoli che sono in grado di raggiungere una velocità di 50 Km/ora e hanno il divieto di circolare su strada e/o spazi pubblici, oltre che l’obbligo di uso del casco. Considerarli giocattoli anziché macchine, ha un che di… sconsiderato.
Un’altra lezione che ripassiamo con questo caso è che se un consumatore non viene messo in condizione di comprendere adeguatamente le modalità d’uso sicuro, i rischi in cui può incorrere e i pericoli a cui può essere sottoposto durante l’uso di un prodotto, possono verificarsi situazioni anche molto gravi che mettono a repentaglio la salute e la vita delle persone.
Punti saldi per combattere questi errori sono:
✅ Dotare i prodotti di un Manuale di istruzioni progettato e redatto in conformità a Leggi e Norme Tecniche di riferimento
✅ Dotare i prodotti di Traduzioni Tecniche delle Istruzioni, nella lingua del Paese di destinazione e certificate UNI EN ISO 17100:2017
✅ Realizzare a regola d’arte l’iter di Marcatura CE.
Si tratta di ottimi punti di partenza per integrare la sicurezza nei prodotti che vengono fabbricati e immessi sul mercato, non credi?
Se necessiti di approfondire questi temi, contattaci! Ti aiutiamo noi :)
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