Di Sara Mazzotti su Martedì, 20 Luglio 2021
Categoria: Blog

LE QUASI-MACCHINE: FACCIAMO CHIAREZZA

 
Per abitudine quando si parla di macchinari industriali ci si riferisce in generale al mondo delle "macchine" includendo spesso anche le quasi-macchine.

Cosa distingue le une dalle altre?
 

MACCHINE

La Direttiva Macchine 2006/42/CE definisce con il termine “macchina”:

insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata

 
insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento

 
insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione

 
insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale

 
insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta

 
In sintesi può essere definito “macchina” un insieme di parti e/o componenti in cui almeno uno di essi è mobile (con un’azione diretta diversa dalla forza umana, animale o di altro tipo), capace di compiere una determinata funzione automatica o semi-automatica come ad esempio sollevare pesi e trasportare del materiale.
 

QUASI-MACCHINE

La Direttiva Macchine 2006/42/CE definisce con il termine “quasi-macchine”:

insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata.

 
Un sistema di azionamento è una quasi-macchina.

 
Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva.

 
In sintesi può essere definito “quasi-macchina” un insieme di parti e/o componenti che, da solo, non è in grado di svolgere alcuna funzione in particolare e che, per farlo, necessita obbligatoriamente di essere incorporato o assemblato ad altre macchine o ad altre semi-macchine. Ne è un esempio un motore elettrico, oppure un robot antropomorfo: da solo non ha uno scopo ben definito, ma se completato e/o inserito in una macchina diventa parte integrante nel raggiungimento di uno specifico scopo.

 



 
 

PERCHÈ È NECESSARIA QUESTA DISTINZIONE?

Sebbene macchine e quasi-macchine siano assoggettate alle stesse direttive e norme tecniche, alcuni adempimenti a cui il fabbricante deve far fronte cambiano a seconda che si tratti delle une o delle altre.

Se la fase di Valutazione dei rischi (per individuare quelli per i quali il fabbricante dovrà prendere provvedimenti al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute delle persone) è la medesima per macchine e quasi-macchine, la questione cambia per l’iter certificativo di conformità ai requisiti di sicurezza.

Per le macchine occorre infatti procedere all’iter certificativo di marcatura CE che si conclude con l’apposizione della targhetta di marcatura CE sulla macchina, mentre per le quasi-macchine occorre analizzare i requisiti essenziali di sicurezza pertinenti e applicati, redigendo una documentazione diversa e specifica.

 

DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA PER UNA QUASI-MACCHINA

L’iter di certificazione della sicurezza di una quasi-macchina impone al fabbricante di redigere i seguenti documenti:

 

1️⃣ Documentazione tecnica pertinente

Il documento che per le macchine viene chiamato Fascicolo tecnico, per le quasi-macchine prende il nome di Documentazione tecnica pertinente, ed ha queste caratteristiche principali:

◼ riguarda la progettazione, fabbricazione e il funzionamento della quasi-macchina

◼ deve dimostrare quali Requisiti Essenziali di sicurezza e tutela della Salute della Direttiva Macchine siano applicabili e soddisfatti (RESS)

◼ deve essere redatta in una o più delle lingue ufficiali della Comunità Europea

◼ deve essere tenuta a disposizione per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione della quasi-macchina (o dell’ultima unità prodotta nel caso di produzione in serie)

◼ non deve trovarsi necessariamente nel territorio della Comunità Europea ma deve essere resa disponibile nel caso in cui venga richiesta

◼ tra le altre cose deve contenere le relazioni e i risultati pertinenti alle ricerche e prove effettuate su componenti, accessori o sulla quasi-macchina stessa per stabilire se, a seguito della sua progettazione e costruzione, possa essere montata ed usata in condizioni di sicurezza.

(le caratteristiche complete sono visionabili nell’allegato VII della Direttiva Macchine)

ATTENZIONE! È bene ricordare che nel caso in cui le autorità nazionali competenti richiedessero di poter visionare la Documentazione tecnica pertinente e questa non fosse resa disponibile da parte del fabbricante (o del suo mandatario), questo fatto potrebbe rappresentare un motivo sufficiente per dubitare della conformità della quasi-macchina ai RESS applicati e attestati.

 

2️⃣ Istruzioni per l’assemblaggio di una quasi-macchina

I costruttori di quasi-macchine, a differenza dei costruttori di macchine, sono obbligati a fornire un Manuale di assemblaggio che descriva le sole istruzioni per poter incorporare la quasi macchina all’insieme (macchina o linea), e tutte le avvertenze necessarie per tali operazioni.

Data la loro specificità, e allo scopo di non compromettere la sicurezza e la tutela della salute delle persone, le Istruzioni per l’assemblaggio delle quasi-macchine devono:

◼ contenere una descrizione delle condizioni da rispettare per effettuare una corretta incorporazione nella macchina finale

◼ essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità Europea, accettata dal fabbricante (o suo mandatario) della macchina a cui la quasi-macchina sarà accorpata.

(le caratteristiche complete sono visionabili nell’allegato VI della Direttiva Macchine)

 

3️⃣ Dichiarazione di incorporazione di una quasi-macchina

Il documento che per le macchine viene denominato Dichiarazione CE di conformità (attestante l’esecuzione della valutazione di conformità di una macchina ai RESS stabiliti da una direttiva), per le quasi-macchine prende il nome di Dichiarazione di incorporazione.

Nella Dichiarazione di incorporazione occorre specificatamente elencare i RESS che sono stati applicati, ed ha queste principali caratteristiche:

◼ contiene una descrizione e identificazione della quasi-macchina

◼ deve essere redatta e tradotta nella lingua/lingue ufficiali dello Stato membro della Comunità Europea in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio

◼ contiene un’indicazione esplicita dei RESS della direttiva Macchine che sono applicati e rispettati

◼ contiene una dichiarazione che indica che la quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina a cui deve essere incorporata non sia stata dichiarata a sua volta conforme (se del caso) alla direttiva Macchine

◼ deve essere custodita dal fabbricante (o suo mandatario) nella sua copia originale per almeno 10 anni dall’ultima data di fabbricazione della quasi-macchina.

(le caratteristiche complete sono visionabili nell’allegato II della Direttiva Macchine)

ATTENZIONE! Il fabbricante (o suo mandatario) si impegna ufficialmente nella Dichiarazione di incorporazione a trasmettere informazioni sulla quasi-macchina alle autorità nazionali competenti che dovessero richiederle. Nel caso in cui non fossero rese disponibili questo fatto potrebbe rappresentare un motivo sufficiente per dubitare della conformità della quasi-macchina.

 



 

CONCLUSIONI

Sebbene una quasi-macchina per poter funzionare necessiti di essere incorporata ad un altro insieme e possa dunque sembrare di minor impatto sulla sicurezza e tutela della salute rispetto ad una macchina, la legge toglie ogni dubbio in merito prevedendo anche per la quasi-macchina un iter certificativo che attesti la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza pertinenti.

Obbligo a cui il costruttore non può sottrarsi perché sia le Istruzioni per l’assemblaggio che la Dichiarazione di incorporazione sono documenti che accompagnano la quasi-macchina fino all’incorporazione, e devono far parte del Fascicolo tecnico della macchina finale.

 

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Ph: pixabay.com