Ancora una volta ci troviamo a portare l’esempio di un grave infortunio occorso ad un lavoratore, causato da condotte di sicurezza in cui negligenza, imperizia e totale assenza di buon senso fanno da padrone.
Il luogo di lavoro è una macelleria e la vittima dell’infortunio è Maria, una dipendente alle prese con il carico manuale della macchina tritacarne. La consueta routine per servire un cliente.
L’INFORTUNIO
Mentre stava caricando la macchina con la carne da macinare, la mano di Maria è entrata in contatto con gli organi in movimento (coclea), intrappolandola con la macchina in funzione e causandole successivamente l’amputazione della mano destra.
PERCHÉ È ACCADUTO L’INFORTUNIO?
La macchina, neanche a dirlo, era priva di qualsiasi dispositivo di protezione all’apertura di carico, la quale aveva anche un diametro di 87 mm, decisamente superiore alla soglia di 56 mm consentita.
Per poter essere considerata a norma la macchina avrebbe dovuto essere dotata di un paramani e di una piastra di riduzione del diametro del collo di alimentazione al fine di ridurne l'ampiezza di apertura, impedire così alla lavoratrice di infilarvi i suoi arti e di conseguenza di entrare a contatto con gli organi in movimento della stessa.
Inoltre, pur essendo Maria dotata di DPI quali i guanti di protezione questi non erano della misura idonea, perciò si sono impigliati nella macchina tritacarne e hanno contribuito al verificarsi del grave incidente.
DI CHI È LA COLPA?
I soggetti coinvolti sono due:
◼ Il datore di lavoro, giudicato separatamente per aver messo a disposizione dei lavoratori una macchina non conforme alla sicurezza e tutela della salute
◼ l’RSPP, giudicato per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.
Sull’RSPP in particolar modo ricadono le seguenti gravi corresponsabilità:
❌ non aver individuato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) i fattori di rischio;
❌ non aver effettuato una adeguata Valutazione dei rischi derivanti dall’uso della macchina omettendo di conseguenza di elaborare le relative misure protettive e preventive;
❌ aver valutato il rischio specifico della macchina in questione in modo ambiguo descrivendo una situazione come se la macchina fosse già conforme alle esigenze di sicurezza, invece che imporre un adeguamento e la necessità di messa in sicurezza urgente e indifferibile (data l’incombenza del rischio di cui si parla).
Come mai nella catena delle responsabilità non figura il fabbricante della macchina tritacarne?
Perché, come troppo spesso accade, la macchina è stata acquistata conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute (RESS) ma è stata modificata successivamente dall’azienda acquirente, che l’ha privata della griglia paramani al mero scopo di permettere una lavorazione più rapida e agevole della carne.
NON È FINITA…
Come spesso diciamo, l’accadere di questi gravi eventi comporta quasi sempre lo scoperchiarsi di vasi di Pandora inaspettati che vanno ad aggravare ulteriormente le responsabilità degli indagati.
Come se non bastasse quanto già accaduto, in questo caso è emerso anche che:
❌ Maria era stata assunta in modo irregolare (in "nero”), senza quindi alcuna possibilità di far valere i propri diritti anche in termini di tutela della sicurezza e della salute
❌ Il DVR è stato contraffatto successivamente il verificarsi dell'incidente, con l'aggiunta in fondo, come ultima pagina, della prescrizione di “mettere in sicurezza il tritacarne secondo la Direttiva Macchine 42/2006” quando ai tempi dell’infortunio la Direttiva Macchine non era ancora entrata in vigore, e vigevano invece altre leggi di riferimento (Legge 81/08).
CONCLUSIONI
L’accadere di questi gravi incidenti deve necessariamente far riflettere tute le parti coinvolte nella gestione della sicurezza
◼ Fabbricante di una macchina
◼ Azienda acquirente della macchina/Datore di lavoro
◼ RSPP
◼ Consulenti esterni per la sicurezza
◼ Lavoratori
sugli eventi dannosi che possono derivare da progettazioni errate, suggerimenti sbagliati, mancate segnalazioni di situazioni di rischio, comportamenti dettati da imperizia e/o negligenza e inosservanza delle leggi:
ognuno di questi fattori può rendere un soggetto corresponsabile col datore di lavoro della violazione delle leggi che impongono di rendere una macchina conforme ai requisiti di sicurezza.
Come visto la figura dell’RSPP è stata purtroppo centrale: l’RSPP è tenuto ad adempiere all’obbligo di valutazione e prevenzione del rischio in conformità alla richiesta normativa di considerare anche i rischi derivanti da un uso scorretto ragionevolmente prevedibile di una macchina, formulando specifiche prescrizioni tecniche cogenti per ogni operatore destinato ad operare sulla macchina in questione… cosa che non è accaduta in questo sfortunato caso.
Ecco perché è sempre meglio affidarsi a buone mani per effettuare Valutazioni dei rischi a regola d’arte.
In tal caso.. contattaci!