Il segreto professionale
Quando si parla di Dovere del segreto non ci si riferisce soltanto alla sicurezza dei dati, bensì alla cura di non rivelare il segreto professionale.
Così come per altre professioni anche il Comunicatore Tecnico è tenuto al dovere del segreto, deve cioè considerare segreti e confidenziali tutti i documenti e le informazioni di cui viene in possesso nel corso dell’esecuzione di un mandato o della prestazione d’opera.
Non solo, deve anche impegnarsi a far rispettare la segretezza al personale dipendente, ex dipendente e al personale di società eventualmente collegate.
Non si tratta di una norma di buona condotta, si tratta di un obbligo giuridico!
L’art. 622 del Codice Penale parla chiaro:
“Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.”
(La pena peraltro viene aggravata se l’illecito è commesso da Amministratori Delegati, Direttori Generali e altre figure di spicco aventi a che fare con la documentazione contabile di una società).
Se per “Nocumento” si intende un
“danno che altera o interrompe la funzionalità o l'efficacia di un fatto naturale”
si può intravedere bene anche lo scenario di danno commerciale che può derivare dalla violazione di tale obbligo, danno specificatamente normato dall’articolo 623 del Codice Penale - Rivelazione di segreti scientifici o commerciali.
Quali dati e informazioni possono ritenersi un Segreto?
Legge 29 dicembre 1994, n. 747
🔸 Informazioni che non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione
🔸 Informazioni che abbiano valore commerciale in quanto segrete
🔸 Informazioni che siano sottoposte da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
Art. 98 Decreto Legislativo 30/2005 – Segreti Commerciali
🔸 Informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
🔸 Dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.
Art. 99 Decreto Legislativo 30/2005 – Segreti Commerciali Tutela
🔸 La produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione, oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci costituiscono un utilizzo illecito dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, quando il soggetto che svolgeva tali condotte era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi del comma 1.
Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.
Il Comunicatore Tecnico è un detentore di segreti
Anche per questo motivo diventa fondamentale per un costruttore affidarsi ai giusti interlocutori.
Come capirlo?
Un buon metodo è visionare il contratto della prestazione d’opera: se le indicazioni delle modalità con cui si garantisce la detenzione del segreto sono assenti o poco chiare… è meglio cambiare fornitore.
Siamo a tua disposizione, contattaci o vieni a trovarci!
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